(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Ad ogni dipartimento è preposto un direttore eletto dal
comitato di dipartimento di cui all'Art. 42. Il direttore del
dipartimento deve essere un dirigente con incarico di direzione di
una delle strutture complesse del dipartimento. Nel caso in cui,
entro la data di prima convocazione del collegio di direzione, il
collegio di dipartimento non abbia provveduto all'elezione del
direttore, questi viene nominato, con atto motivato, dal direttore
generale dell'azienda.
(modificato dall'articolo 5,
comma 1, della legge regionale 57/09 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/09 - ndr)
2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal comma 1. Può essere revocato dal direttore generale con provvedimento motivato ai sensi dell'Art. 15-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 oppure su richiesta motivata della maggioranza del comitato di dipartimento.
3. Il direttore di dipartimento non può superare i sessantasette
anni di età. Tale disposizione si applica anche nei confronti del
personale universitario limitatamente all'incarico di cui al presente
articolo.
(abrogato dall'articolo 1, comma 14,
della legge regionale 27/2016 - ndr)
4. Il direttore del dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal direttore generale e di quanto deliberato dal 1comitato di dipartimento ed, in particolare:
a) assicura il funzionamento del dipartimento;
b) promuove le verifiche di audit clinico e di qualità;
c) verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal comitato di dipartimento;
d) rappresenta il dipartimento nei rapporti con la direzione generale aziendale.
5. Il direttore di dipartimento strutturale provvede, altresì, a:
a) negoziare con la direzione generale obiettivi e risorse;
b) gestire le risorse direttamente attribuite al dipartimento;
c) definire, sentito il Comitato del dipartimento, il piano delle attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture organizzative del dipartimento;
d) monitorare e verificare, congiuntamente al Comitato, l'attività di gestione del dipartimento.