(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. I dipartimenti possono essere funzionali o strutturali.
2. I dipartimenti funzionali possono comprendere anche strutture extraziendali.
3. I dipartimenti funzionali e strutturali sanitari, in collaborazione con i distretti sanitari per quanto concerne le attivitā territoriali, perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico assistenziali basati sull'evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l'adozione di linee guida e protocolli diagnostico terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l'informazione del paziente, nonchč il coordinamento e l'integrazione delle attivitā amministrative.
4. L'organizzazione dei dipartimenti strutturali č caratterizzata, inoltre, da:
a) attribuzione di risorse e conseguente responsabilitā di gestione del direttore connessa con il loro utilizzo;
b) attribuzione al direttore di dipartimento di poteri e responsabilitā di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attivitā;
c) condivisione di spazi, professionalitā, risorse e tecnologie;
d) appartenenza delle strutture organizzative ad un unico dipartimento.
(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 27/2016 - ndr)