(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La Regione definisce la programmazione sanitaria e fissa i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori.
2. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo:
a) individua gli obiettivi da assegnare alle Aziende sanitarie e ai soggetti erogatori pubblici o equiparati del sistema sanitario pubblico allargato;
b) assegna le relative risorse;
c) verifica il conseguimento degli obiettivi.