Liguria - Legge 41/06 - articolo 4: Funzioni di programmazione

Articolo 4 - Funzioni di programmazione

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. La Regione definisce la programmazione sanitaria e fissa i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori.

2. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo:

a) individua gli obiettivi da assegnare alle Aziende sanitarie e ai soggetti erogatori pubblici o equiparati del sistema sanitario pubblico allargato;

b) assegna le relative risorse;

c) verifica il conseguimento degli obiettivi.


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