(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il direttore del distretto č scelto fra soggetti, anche medici convenzionati, che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza.
2. Il rapporto di lavoro del direttore del distretto č esclusivo, con limite massimo retributivo pari a quello previsto nell'azienda di riferimento per i dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa e indennitā di direzione di dipartimento.
3. L'incarico č conferito dal direttore generale a seguito
dell'espletamento delle procedure e nel rispetto dei criteri e
requisiti di cui all'Art. 48, per quanto compatibili. L'atto di
autonomia aziendale definisce le modalitā di adeguamento di tali
procedure tenuto conto della specificitā dell'incarico.
(modificato dall'articolo 2 delle legge
regionale 21/08 - ndr)
4. In caso di nomina di soggetti esterni all'organizzazione aziendale il rapporto di lavoro č regolato da un contratto di diritto privato e in tal caso si opera il congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza.
5. Il direttore di distretto realizza il programma di cui all'Art. 36 e gestisce le risorse assegnate al distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuitā assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.
6. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari di cui all'Art. 36 č assicurato dall'Unitā distrettuale composta dal direttore di distretto e dal direttore sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006, nominato dal Comitato dei sindaci di distretto.
7. Per le attivitā sociosanitarie il direttore di Distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel distretto sociosanitario, dai membri dell'ufficio di coordinamento delle attivitā distrettuali previsto dall'Art. 3-sexies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato dei sindaci di distretto verificano i risultati e gli obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel Piano Sociosanitario del distretto di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 12/2006.