(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
(modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 27/2016 - ndr)
1. L'Azienda sanitaria locale si articola in distretti sanitari; presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, si organizza in dipartimenti secondo quanto previsto dal capo V.
2. I distretti sanitari provvedono a:
a) valutare bisogni e domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;
b) assicurare l'accesso integrato ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali;
c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalitą definite dalla programmazione aziendale e dal programma delle attivitą territoriali di cui all'Art. 36;
d) programmare le attivitą da svolgere sulla base delle risorse attribuite.
3. I presidi ospedalieri, comprendenti una o pił strutture ospedaliere, provvedono ad erogare prestazioni di emergenza - urgenza, di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella rete dei servizi territoriali in conformitą alla programmazione regionale e aziendale.
4. L'area dipartimentale di prevenzione provvede a:
a) erogare prestazioni e servizi:
1) di profilassi e prevenzione;
2) di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
3) di sanitą pubblica e di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di igiene veterinaria;
b) svolgere attivitą epidemiologiche e di supporto alle elaborazioni dei piani attuativi locali e dei piani del Distretto sanitario.
5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia tecnicogestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilitą separata all'interno del bilancio aziendale.