Liguria - Legge 41/06 - articolo 3: Funzioni della Regione

Articolo 3 - Funzioni della Regione

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. La Regione, al fine di garantire il funzionamento del Servizio Sanitario regionale nel rispetto dei principi di equità, universalità ed imparzialità:

a) governa il sistema sanitario pubblico regionale allargato;

b) regola i meccanismi di funzionamento, di accesso, di fruizione e di integrazione;

c) garantisce il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti erogatori.

2. La Regione presiede alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo dei livelli di assistenza erogati dai soggetti pubblici e privati accreditati perseguendo in particolare:

a) il coinvolgimento dei comuni nelle scelte programmatorie del settore;

b) la qualità dei processi, l'unitarietà e la tempestività dei percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione;

c) la responsabilizzazione dei soggetti chiamati ad effettuare scelte programmatorie e di politica sanitaria, di gestione e professionali;

d) lo sviluppo nelle Aziende sanitarie del governo clinico;

e) l'integrazione dei servizi sanitari e sociali e la coerenza complessiva del sistema di protezione sociale a sostegno delle persone e della famiglia;

f) l'equilibrio economico-finanziario del sistema regionale.

3. La Regione, in particolare, dirige il sistema delle Aziende sanitarie esercitando le prerogative previste dalla Costituzione in relazione alla tutela della salute ed alla disponibilità delle risorse.

4. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori rispondono alla Regione, titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di salute assegnati a fronte di risorse determinate.


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