Liguria - Legge 41/06 - articolo 26: Funzioni delle Aziende ospedaliere

Articolo 26 - Funzioni delle Aziende ospedaliere

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Le Aziende ospedaliere perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:

a) degli atti di programmazione regionale;

b) della necessitą di integrazione con le attivitą delle Aziende sanitarie locali;

c) delle funzioni di emergenza e di alta specialitą attribuite;

d) della complessitą della casistica trattata;

e) di attivitą di ricerca e didattica.

2. In particolare le Aziende ospedaliere:

a) erogano prestazioni e servizi appropriati; b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;

c) coniugano l'attivitą assistenziale con le attivitą di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;

d) perseguono economicitą ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario regionale attribuite.


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