(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. In ogni Azienda č costituito il Collegio di direzione con compiti relativi al governo delle attivitā cliniche e all'appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, all'innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all'organizzazione ed allo sviluppo dei servizi e delle attivitā di ricerca.
2. Il Collegio di direzione in tali ambiti, in particolare:
a) elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell'atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci;
b) definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico;
c) propone i programmi di formazione, di ricerca e innovazione che, per quanto riguarda l'Azienda ospedaliera-universitaria S. Martino, sono concordati anche con l'Universitā;
d) indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attivitā libero professionali intramurarie;
e) concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;
f) supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'Azienda;
g) effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
h) procede alla designazione di un rappresentante in seno al Comitato di indirizzo presso l'Agenzia sanitaria regionale.
(abogata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27/2016 - ndr)
3. Il direttore generale ha l'obbligo di convocare il Collegio di direzione non meno di quattro volte l'anno e ogni volta sia richiesto da almeno i due terzi dei componenti.
4. Il collegio di direzione č composto da:
a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attivitā;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
(vedi modifica apportata dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 27/2016 - ndr)
d) i direttori dei Dipartimenti sanitari;
e) i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero;
f) i direttori di distretto;
g) il responsabile dell'area infermieristica;
h) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
i) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera g).
j) responsabili di cui alle lettere h) ed i) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla giunta regionale.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 3 della legge regionale 57/09 - ndr)
5. L'atto d'autonomia aziendale disciplina:
a) le modalitā di funzionamento e la convocazione periodica dell'organo;
b) la partecipazione all'azione di governo;
c) la formulazione di pareri e proposte.