(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall'Art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La qualità di membro del Collegio sindacale è incompatibile con qualunque carica istituzionale elettiva nell'area di riferimento dell'Azienda sanitaria locale. Per le Aziende ospedaliere l'area di riferimento è quella dell'Azienda sanitaria locale in cui sono comprese, fatto salvo l'Azienda ospedaliera universitaria di S. Martino il cui territorio di riferimento è quello della Regione.
3. Il presidente del Collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio è convocato dal presidente anche su richiesta di un solo componente.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il membro del Collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del Collegio decade dall'ufficio.
7. Degli atti di ispezione e controllo effettuati dai singoli componenti deve essere data comunicazione al Collegio nella prima seduta utile.
8. Il Collegio tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, registrando i controlli eseguiti e i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti.