Liguria - Legge 41/06 - articolo 17: Funzioni delle Aziende sanitarie locali

Articolo 17 - Funzioni delle Aziende sanitarie locali

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

(modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27/2016 - ndr)

1. La Regione attraverso le Aziende sanitarie locali promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all'Art. 2.

2. Le Aziende sanitarie locali sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

3. In particolare, le Aziende sanitarie locali provvedono a:

a) modulare quantità e tipologia di offerta rispetto ai bisogni di salute e alla domanda espressi dalla popolazione;

b) erogare direttamente:

1) prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

2) assistenza distrettuale;

3) assistenza ospedaliera;

4) prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'Art. 3 septies, comma 4 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

5) servizi di emergenza sanitaria sul territorio;

c) stipulare accordi e contratti con i soggetti accreditati pubblici e privati fissando, ai sensi dell'Art. 8-quinquies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni:
(abrogata dall'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2016 - ndr)

1) obiettivi e programmi;

2) volume delle prestazioni;

3) requisiti del servizio;

4) standard di qualità, corrispettivo e debito informativo;

d) integrare la risposta sanitaria e sociosanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;

e) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate sia direttamente che indirettamente;

f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario regionale attribuite.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende sanitarie locali ovvero sopprimere o modificare le Aziende sanitarie locali esistenti.


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