(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
(modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27/2016 - ndr)
1. La Regione attraverso le Aziende sanitarie locali promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all'Art. 2.
2. Le Aziende sanitarie locali sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
3. In particolare, le Aziende sanitarie locali provvedono a:
a) modulare quantità e tipologia di offerta rispetto ai bisogni di salute e alla domanda espressi dalla popolazione;
b) erogare direttamente:
1) prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
2) assistenza distrettuale;
3) assistenza ospedaliera;
4) prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'Art. 3 septies, comma 4 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
5) servizi di emergenza sanitaria sul territorio;
c) stipulare accordi e contratti con i soggetti accreditati pubblici e privati fissando, ai sensi dell'Art. 8-quinquies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni:
(abrogata dall'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2016 - ndr)1) obiettivi e programmi;
2) volume delle prestazioni;
3) requisiti del servizio;
4) standard di qualità, corrispettivo e debito informativo;
d) integrare la risposta sanitaria e sociosanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;
e) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate sia direttamente che indirettamente;
f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario regionale attribuite.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende sanitarie locali ovvero sopprimere o modificare le Aziende sanitarie locali esistenti.