(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La Conferenza dei sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, garantisce la concertazione e la cooperazione tra l'Azienda sanitaria locale e gli enti locali. A tal fine contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle Aziende sanitarie locali e definisce, altresì, la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
2. I seguenti atti dell'Azienda sanitaria locale sono approvati previa intesa con la Conferenza dei sindaci:
a) piano strategico aziendale;
b) bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione economico annuale, bilancio consuntivo di esercizio;
c) piano attuativo annuale.
3. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi di provvedimento alla Conferenza, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale provvede con provvedimento motivato. La giunta regionale, acquisite le osservazioni della Conferenza dei sindaci, conferma o modifica l'atto.
4. La Conferenza dei sindaci provvede, altresì, a:
a) esprimere il proprio parere sul PSSR;
b) determinare, d'intesa con il direttore generale, l'ambito territoriale dei distretti sociosanitari sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 2, lettera c);
c) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Azienda sanitaria locale, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale;
d) esprimere alla giunta regionale il parere previsto dall'Art. 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per la conferma del direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate nel proprio territorio, con esclusione dell'Azienda ospedaliera-universitaria S. Martino;
e) richiedere alla giunta regionale, con decisione assunta con una maggioranza che rappresenti il novanta per cento della popolazione ed il novanta per cento dei comuni rappresentati, la revoca del direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate nel proprio territorio, con esclusione dell'Azienda ospedaliera-universitaria S. Martino, ovvero di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto, nel caso di mancata attuazione del Piano attuativo annuale;
f) designare un componente del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere situate nel proprio territorio ed analizzare la relazione semestrale sull'andamento dell'attività di tali Aziende trasmessa dal Collegio stesso, come, previsto dall'Art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) adottare linee di indirizzo per l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con gli interventi sociali, promuovendo forme di intesa e di coordinamento;
h) garantire che gli accordi per l'esercizio delle attività sociosanitarie abbiano copertura economica.