(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'Art. 3, comma 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dell'Art. 12 della legge regionale n. 12/2006, esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.
2. La presidenza della Conferenza dei sindaci è attribuita al sindaco del comune cui fa capo il distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal presidente della conferenza, che lo presiede, e da altri quattro componenti. La giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'Art. 13:
a) emana linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci e del Comitato di rappresentanza;
b) fissa i criteri per la nomina del Comitato di rappresentanza.
3. Entro novanta giorni dalla propria costituzione ciascuna Conferenza dei sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla giunta regionale.