(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. I comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 13, 15 e 16:
a) partecipano alla programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione, dell'ASL e dei distretti;
b) verificano l'andamento dell'attivitą e i risultati raggiunti dalle Aziende sanitarie locali;
c) contribuiscono alla lettura integrata dei bisogni e della domanda sanitaria, sociosanitaria e sociale.
(vedi modifica apportata dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17/2016 - ndr)