Liguria - Legge 41/06 - articolo 12: Rapporti tra il Servizio sanitario regionale e l'Università

Articolo 12 - Rapporti tra il Servizio sanitario regionale e l'Università

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e l'Università degli studi di Genova, in particolare con la facoltà di medicina e chirurgia, sono disciplinati da intese stipulate ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Le aziende sanitarie e i soggetti erogatori pubblici o equiparati regolano i rapporti con l'Università nel rispetto del protocollo generale di intesa e dei protocolli attuativi previsti dalle norme di cui al comma 1.

3. Le intese stipulate ai sensi del comma 1 regolano i rapporti tra la Regione e l'Università, anche in relazione al decentramento sull'area regionale e ai rapporti con le aziende sanitarie nel cui territorio sia presente l'Università con le facoltà interessate.

4. Le intese di cui ai commi precedenti vengono approvate dal Consiglio regionale.


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