(questione di legittimitą costituzionale: ricorso 18.12.06 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 19, 6 ottobre 2006)
1. In prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui all'Art. 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attivitą pregresse in relazione all'iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all'Art. 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.
2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attivitą professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'Art. 5.