(questione di legittimitā costituzionale: ricorso 18.12.06 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 19, 6 ottobre 2006)
1. Per le finalitā di cui all'Art. 1, comma 1 č istituito presso la giunta regionale, il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all'Art. 3.