Veneto - Legge 19/06 - articolo 3: Comitato di coordinamento regionale per le DBN

Articolo 3 - Comitato di coordinamento regionale per le DBN

(Regione Veneto - legge n° 19, 6 ottobre 2006)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di coordinamento regionale per le DBN.
(questione di legittimità costituzionale: ricorso 18.12.06 - ndr)

2. Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:

a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bio-naturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla giunta regionale per il loro inserimento nell'elenco di cui all'Art. 1;

b) propone alla giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello di formazione per l'esercizio dell'attività lavorativa di cui alla presente legge;

c) propone alla giunta regionale i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;

d) propone alla giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.

3. Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, è composto da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista», che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle discipline bio-naturali e che:

1) operano da almeno un anno;

2) sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri iscritti;

c) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d) cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l'utente.


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