(questione di legittimità costituzionale: ricorso 18.12.06 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 19, 6 ottobre 2006)
1. La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell'operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività didattico formative.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati», con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'Art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione professionale» e dell'Art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modificazioni.
3. La giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'Art. 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:
a) i livelli di formazione per l'esercizio dell'attività lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;
b) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione; c) il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.
4. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.