(Regione Veneto - legge n° 19, 6 ottobre 2006)
1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualitą della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN).
2. Non sono comunque riconducibili alle discipline bionaturali le attivitą di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.
3. Per il conseguimento delle finalitą di cui al comma 1, la
Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge definisce l'elenco delle discipline
bio-naturali, sentito il comitato di cui all'Art. 3.
(questione di legittimitą costituzionale: ricorso
18.12.06 - ndr)
4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di
discipline bio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione,
opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilitą di
ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per
stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entitą
globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui
efficacia sia stata verificata; l'operatore in discipline del
benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza
metodiche specifiche della professione dello psicologo.
(questione di legittimitą costituzionale: ricorso
18.12.06 - ndr)