Regione Toscana
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N°21, 1 GIUGNO 2006
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 44 del
04.11.06, pag. 16)
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32
(Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)
Capo I - Ambito di applicazione
1 - Oggetto del regolamento
Capo II - Disposizioni organizzative e procedurali
Sezione I - Norme sull'organizzazione e sul funzionamento della commissione
2 - Disposizioni sull'organizzazione interna
3 - Convocazione della commissione
4 - Modalitą di svolgimento del procedimento finalizzato all'espressione dei pareri
5 - Norme per il funzionamento della commissione
6 - Spese di funzionamento della commissione
Sezione II - Norme procedurali per l'espressione del parere di cui all'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2003
7 - Attivitą istruttoria preliminare all'esame della commissione
8 - Improcedibilitą
9 - Attivitą istruttoria della commissione
10 - Parere
Capo III - Modalitą di funzionamento, di attuazione e di finanziamento
dell'archivio radiologico toscano
11 - Archivio radiologico toscano
12 - Modalitą di gestione dell'ART
13 - Funzionamento dell'ART
14 - Accesso dei soggetti pubblici competenti
15 - Termini per l'applicazione
Capo IV - Modalitą organizzative e di finanziamento per la
valutazione delle esposizioni
16 - Valutazione della dose alla popolazione
17 - Modalitą organizzative
18 - Obbligo di informazione