(Regione Toscana - legge n° 25, 21 giugno 2006)
1. Il consiglio regionale autorizza la giunta regionale ad adottare le iniziative ed i provvedimenti necessari al perfezionamento della istituzione della fondazione, per garantire l'avvio delle attivitą della fondazione stessa e per promuovere i rapporti tra la fondazione e il servizio sanitario regionale.
2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attivitą svolta dalla fondazione e sui risultati conseguiti.