Toscana - Legge 25/06 - articolo 3: Adempimenti per la costituzione e il funzionamento della fondazione

Articolo 3 - Adempimenti per la costituzione e il funzionamento della fondazione

(Regione Toscana - legge n° 25, 21 giugno 2006)

1. Il consiglio regionale autorizza la giunta regionale ad adottare le iniziative ed i provvedimenti necessari al perfezionamento della istituzione della fondazione, per garantire l'avvio delle attivitą della fondazione stessa e per promuovere i rapporti tra la fondazione e il servizio sanitario regionale.

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attivitą svolta dalla fondazione e sui risultati conseguiti.


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