(Regione Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge n° 3, 18 maggio 2006)
1. La lettera h) del comma 1 dell'Art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituita:
«h) le funzioni socio-pedagogiche concernenti gli interventi di prevenzione e di contrasto delle forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale di minori e adulti, nonchè gli interventi rieducativi a favore di minorenni ai sensi dell'Art. 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche».