Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge 3/06 - articolo 8: Convenzioni e contributi

Articolo 8 - Convenzioni e contributi

(Regione Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge n° 3, 18 maggio 2006)

1. La provincia, le aziende sanitarie e gli enti territoriali delegati ai sensi dell'Art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate per la gestione di servizi nel settore delle dipendenze.

2. Per garantire il funzionamento dei servizi di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c) e g), la Provincia puņ concedere contributi per spese correnti nella misura massima del 90 per cento della somma riconosciuta ammissibile e contributi per spese in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della somma riconosciuta ammissibile.

3. Per gli interventi socio-assistenziali la Provincia puņ concedere contributi ai sensi dell'Art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.


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