(Regione Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge n° 3, 18 maggio 2006)
1. I servizi di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e g), e l'ufficio patenti attuano gli interventi di prevenzione e i trattamenti sanitari per quanto concerne le persone segnalate per guida di auto e motoveicoli in stato di coscienza alterata da sostanze psicoattive.