Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge 3/06 - articolo 2: Sistema dei servizi

Articolo 2 - Sistema dei servizi

(Regione Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge n° 3, 18 maggio 2006)

1. Il sistema dei servizi è composto da:

a) i servizi sanitari specialistici per le dipendenze (Ser. D.);

b) i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri, le strutture di degenza ed i servizi territoriali del servizio sanitario provinciale;

c) le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

d) i servizi sociali distrettuali;

e) i servizi sociali residenziali e semiresidenziali specialistici;

f) le seguenti ripartizioni provinciali:

1) enti locali;

2) cultura tedesca e famiglia;

3) cultura italiana;

4) intendenza scolastica tedesca;

5) intendenza scolastica italiana;

6) formazione professionale italiana;

7) formazione professionale tedesca e ladina;

8) formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

9) cultura e intendenza scolastica ladina;

10) lavoro;

11) sanità;

12) politiche sociali;

13) artigianato, industria e commercio;

14) turismo;

15) mobilità;

g) le organizzazioni private accreditate.

2. Il sistema dei servizi, nell'ambito delle singole competenze, ha il compito di prevenire e contrastare il fenomeno delle diverse forme di dipendenza, favorire il trattamento e la riabilitazione, promuovere una cultura della salute e delle scelte responsabili e contenere i processi di emarginazione sociale.

3. I rapporti fra i singoli servizi sono regolati da protocolli di intesa.

4. I reparti ospedalieri e le strutture di degenza del servizio sanitario provinciale garantiscono i posti letto necessari per i trattamenti di disassuefazione da oppiacei, da alcol e da altre sostanze psicoattive.


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