(Regione Trentino-Alto Adige - Bolzano - Legge n° 3, 18 maggio 2006)
1. Il sistema dei servizi è composto da:
a) i servizi sanitari specialistici per le dipendenze (Ser. D.);
b) i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri, le strutture di degenza ed i servizi territoriali del servizio sanitario provinciale;
c) le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali;
d) i servizi sociali distrettuali;
e) i servizi sociali residenziali e semiresidenziali specialistici;
f) le seguenti ripartizioni provinciali:
1) enti locali;
2) cultura tedesca e famiglia;
3) cultura italiana;
4) intendenza scolastica tedesca;
5) intendenza scolastica italiana;
6) formazione professionale italiana;
7) formazione professionale tedesca e ladina;
8) formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;
9) cultura e intendenza scolastica ladina;
10) lavoro;
11) sanità;
12) politiche sociali;
13) artigianato, industria e commercio;
14) turismo;
15) mobilità;
g) le organizzazioni private accreditate.
2. Il sistema dei servizi, nell'ambito delle singole competenze, ha il compito di prevenire e contrastare il fenomeno delle diverse forme di dipendenza, favorire il trattamento e la riabilitazione, promuovere una cultura della salute e delle scelte responsabili e contenere i processi di emarginazione sociale.
3. I rapporti fra i singoli servizi sono regolati da protocolli di intesa.
4. I reparti ospedalieri e le strutture di degenza del servizio sanitario provinciale garantiscono i posti letto necessari per i trattamenti di disassuefazione da oppiacei, da alcol e da altre sostanze psicoattive.