Emilia-Romagna - Legge 1/06 - articolo 9: Norme transitorie e finali

Articolo 9 - Norme transitorie e finali

(Regione Emilia-Romagna - legge n° 1, 10 febbraio 2006)

1. Sino alla costituzione degli organismi tecnici, di cui all'Art. 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di categoria B, si avvalgono delle commissioni provinciali radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell'Art. 24 della legge regionale n. 44 del 1995. Tali commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della costituzione degli organismi tecnici.

2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto legislativo n. 230 del 1995 ed il decreto legislativo n. 187 del 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


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