(Regione Emilia-Romagna - legge n° 1, 10 febbraio 2006)
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale, nonchè di diffusione dei dati rilevati.