Emilia-Romagna - Legge 1/06 - articolo 6: Strutture addette alle attivitā di vigilanza

Articolo 6 - Strutture addette alle attivitā di vigilanza

(Regione Emilia-Romagna - legge n° 1, 10 febbraio 2006)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge č esercitata dai dipartimenti di sanitā pubblica delle aziende unitā sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del servizio sanitario nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.


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