Emilia-Romagna - Legge 1/06 - articolo 5: Organismi tecnici

Articolo 5 - Organismi tecnici

(Regione Emilia-Romagna - legge n° 1, 10 febbraio 2006)

1. Le aziende unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i dipartimenti di sanità pubblica appositi organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.

2. Gli organismi provvedono, ai sensi dell'Art. 4, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:

a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;

b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;

c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.

3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).

4. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nomina i componenti dell'organismo tecnico, che è presieduto dal direttore del dipartimento di sanità pubblica o da suo delegato.

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'Art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.


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