(sostituito dall'articolo 1 del DPP n. 33 del 13.12.19 - ndr)
1. Il comitato scientifico della formazione specifica in medicina generale è composto da:
a) il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato;
b) il direttore dell'ufficio formazione personale sanitario;
c) i direttori sanitari delle aziende sanitarie della provincia di Bolzano;
d) quattro medici di medicina generale;
e) due rappresentanti delle discipline del corso di formazione;
f) quattro esperti nel campo della formazione continua in medicina.
2. In caso di necessità sono interpellati esperti esterni.