(modificato dall'articolo 1, comma 4, del DPP 32/13, dall'articolo 1, comma 2, del DPP del 27.07.15, abrogato dall'articolo 1, comma 2, del DPP 38/23 - ndr)
1. La capacità di comprensione scritta della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo:
ai candidati vengono consegnati due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i candidati devono rispondere in forma scritta ad una serie di domande sui testi formulate in lingua italiana e tedesca; ogni candidato sceglie in quale lingua rispondere.