(sostituito dall'articolo 1, comma 1, del DPP del 27.07.15 - ndr)
1. La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo:
ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto.
(modificato dall'articolo 1, comma 3, del DPP 32/13 - ndr)