(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)
1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing č autorizzata per l'anno 2005 la spesa di Euro 5.000,00 da iscrivere nella unitą previsionale di base 11.1.001 denominata «Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego» del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n. i.).
2. Per il finanziamento della gestione e dell'attivitą dell'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art. 7 č autorizzata per l'anno 2005 la spesa di Euro 5.000,00 da iscrivere nella unitą previsionale di base 11.1.001 denominata «Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego» del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n. i.).
3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unitą previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.
4. Per gli anni 2006 e successivi l'entitą della spesa č determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilitą.
5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilitą, č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.