Umbria - Legge 18/05 - articolo 8: Attivitā di controllo

Articolo 8 - Attivitā di controllo

(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)

1. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attivitā istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.

2. Presso ogni SPSAL č istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.

3. Il collegio č composto da:

a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo o uno psichiatra.


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