(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)
1. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attivitā istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
2. Presso ogni SPSAL č istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.
3. Il collegio č composto da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
b) un medico specialista in medicina legale;
c) uno psicologo o uno psichiatra.