(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)
1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.