Umbria - Legge 18/05 - articolo 5: Azioni di assistenza medico-legale e psicologica

Articolo 5 - Azioni di assistenza medico-legale e psicologica

(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)

1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


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