Umbria - Legge 18/05 - articolo 4: Azioni di informazione e ricerca

Articolo 4 - Azioni di informazione e ricerca

(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)

1. La Regione promuove:

a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art. 7 e l'Agenzia umbra ricerche (A.U.R.);

b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;

c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.


articolo precedente // articolo successivo