(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)
1. La Regione promuove:
a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art. 7 e l'Agenzia umbra ricerche (A.U.R.);
b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.