Umbria - Legge 18/05 - articolo 3: Azioni di formazione

Articolo 3 - Azioni di formazione

(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)

1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:

a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei centri di salute mentale;

b) operatori dell'ispettorato del lavoro;

c) operatori degli istituti di previdenza;

d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'Art. 6 della presente legge;

f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.


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