(Regione Umbria - legge n° 18, 28 febbraio 2005)
1. Per le finalità di cui all'Art. 1 la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'Art. 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.