(legge abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/12 - ndr)
(abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 16/2007 - ndr)
(Regione Umbria - legge n° 17, 23 febbraio 2005)
1. La giunta regionale, trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società, procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al consiglio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.