Umbria - Legge 17/05 - articolo 11: Norma transitoria

Articolo 11 - Norma transitoria

(legge abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/12 - ndr)

(abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 16/2007 - ndr)

(Regione Umbria - legge n° 17, 23 febbraio 2005)

1. La giunta regionale, trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società, procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


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