(legge abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/12 - ndr)
(abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 16/2007 - ndr)
(Regione Umbria - legge n° 17, 23 febbraio 2005)
1. Lo statuto disciplina in particolare:
a) il funzionamento degli organi societari e l'organizzazione della società;
b) le modalità di adesione alla società;
c) i requisiti richiesti per la nomina dell'amministratore unico;
d) la facoltà della società, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei soci, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei soci stessi.