Umbria - Legge 17/05 - articolo 9: Personale della società

Articolo 9 - Personale della società

(legge abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/12 - ndr)

(abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 16/2007 - ndr)

(Regione Umbria - legge n° 17, 23 febbraio 2005)

1. L'amministratore unico di cui all'Art. 7, individua, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti associati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico della società.

2. Al personale della società si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

3. La società, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture dei soci, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.

4. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite alla società sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è assegnato ad altri servizi aziendali.


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