Umbria - Legge 17/05 - articolo 8: Quote di partecipazione

Articolo 8 - Quote di partecipazione

(legge abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/12 - ndr)

(abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 16/2007 - ndr)

(Regione Umbria - legge n° 17, 23 febbraio 2005)

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo sociale tra i soci, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.

2. Ciascun componente dell'assemblea rappresenta l'ente associato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo sociale fissata nello statuto.


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