(Regione Lombardia - legge n° 6, 8 febbraio 2005)
1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'Art. 2 è sostituito dal seguente:
«7. Le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate. Alle A.S.L. sono altresì attribuite le attività di vigilanza finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri regionali e provinciali e dell'effettivo svolgimento delle attività istituzionali delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato, delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di solidarietà familiare di cui rispettivamente alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato), alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).»;
b) al comma 1 dell'Art. 8 dopo le parole: «gli IRCCS di diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti parole: «e gli IRCCS non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)»;
c) dopo l'Art. 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Sviluppo professionale continuo del personale del SSR). - 1. Con provvedimenti della giunta regionale vengono definite le modalità operative per l'attivazione del programma di educazione continua in medicina (ECM) in Lombardia.. Tale attivazione, che rappresenta l'avvio di un processo di sviluppo professionale continuo, costituisce per ogni professionista del sistema socio-sanitario lombardo una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso.».
d) dopo il comma 7-quinquies dell'Art. 14, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. In attuazione dell'Art. 1, comma 173, lettera l), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge Finanziaria 2005»), le disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies si applicano anche agli IRCCS non trasformati in fondazione ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003.».
2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:
a) il comma 33 dell'Art. 4 è sostituito dal seguente:
«33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro primo, titolo II del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al libro primo, titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ASL o dalla provincia in cui l'ente ha la sede legale. I consigli di rappresentanza dei sindaci di cui all'Art. 6, comma 8, della legge regionale n. 31/1997 esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende dei servizi alla persona (ASP) con le modalità previste dall'Art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia).».
3. A fartempo dall'effettivo conferimento delle funzioni di cui al comma 7 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/1997 ed al comma 33 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000:
a) al comma 60 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000 le parole «e al comune di Milano» sono soppresse;
b) è abrogato l'Art. 10 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 (Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).
4. Alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell'Art. 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «e dalle linee guida approvate dalla giunta regionale.»;
b) dopo il comma 7-bis dell'Art. 4 sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. Alla trasformazione in fondazione da parte dell'Asl di proprie strutture residenziali e semi residenziali dell'area socio-sanitaria si applicano le procedure di cui all'Art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 nonchè le linee guida approvate dalla giunta regionale.
7-quater. L'Asl può partecipare a fondazioni, fondazioni di partecipazione, ad esclusione di quelle ospedaliere, ed associazioni, previa autorizzazione della giunta regionale. La partecipazione è limitata all'organo di indirizzo o assembleare.».
5. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 dell'Art. 3 le parole da «finalizzati ad abbattere» fino a «nuclei familiari con almeno tre figli» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli.»;
b) al comma 10 dell'Art. 3 le parole: «In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo» sono soppresse;
c) il terzo periodo del comma 10 dell'Art. 3 è sostituito dal seguente:
«Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.»;
d) alla lettera a) del comma 11 dell'Art. 3 le parole: «bandi emessi in attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti di attuazione delle agevolazioni»;
e) la lettera c) del comma 11 dell'Art. 3 è sostituita dalla seguente:
«c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.»;
f) la lettera b) del comma 12 dell'Art. 3 è sostituita dalla seguente:
«b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 200.000;»;
g) dopo la lettera b) del comma 12 dell'Art. 3 sono aggiunte le seguenti:
«c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000;»;
h) il comma 13 dell'Art. 3 è sostituito dal seguente:
«13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per «giovane coppia» si intende:
a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.»;
i) il comma 14 dell'Art. 3 è sostituito dal seguente:
«14. La giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell'agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:
a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
c) alloggi autocostruiti;
d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.»;
l) i commi 15 e 16 dell'Art. 3 sono abrogati.
6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'Art. 3 le parole: «struttura socioassistenziale obbligata a dispone di direzione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura socio-sanitaria»;
b) al comma 4 dell'Art. 4 le parole da «In caso di trasporto» fino alle parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta»;
c) il periodo iniziale del comma 5 dell'Art. 4 è sostituito dal seguente:
«Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:»;
d) al comma 6 dell'Art. 4 le parole: «gestite da privati» sono sostituite dalle seguenti: «gestite da operatori pubblici e privati»;
e) al comma 2 dell'Art. 5 le parole: «all'ufficiale di stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «al comune»;
f) alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 9 dopo la parola «anatomiche» è inserita la seguente «riconoscibili»;
g) alla lettera a) del comma 7 dell'Art. 9 la parola «tumulazione» è sostituita dalla seguente «sepoltura»;
h) al comma 8 dell'Art. 9 le parole «previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze» sono soppresse;
i) dopo il comma 8 dell'Art. 9 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.»;
l) dopo l'Art. 10, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da Euro 500 a Euro 1000 per le violazioni all'Art. 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
b) da Euro 2000 a Euro 5000 per le violazioni all'Art. 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
c) da Euro 1000 a Euro 2000 per le violazioni all'Art. 4, comma 8;
d) da Euro 1000 a Euro 2000 per le violazioni all'Art. 6 e alle relative norme regolamentari;
e) da Euro 3000 a Euro 9000 per le violazioni all'Art. 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
f) da Euro 3000 a Euro 9000 per le violazioni all'Art. 8, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».