(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'Art. 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.