(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attivitā da parte dei propri associati č considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.