Lombardia - Legge 2/05 - articolo 4: Organismi consultivi

Articolo 4 - Organismi consultivi

(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)

1. Per realizzare le finalità di cui all'Art. 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonchè di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:

a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;

b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.

2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:

a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;

b) rappresentanti dell'ordine dei medici;

c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.

3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:

a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;

b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;

d) valuta le domande di iscrizione.

4. La consulta concorre con la giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:

a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;

b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;

c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.


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