Lombardia - Legge 2/05 - articolo 3: Registro degli enti di formazione

Articolo 3 - Registro degli enti di formazione

(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)

1. E' istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonchè per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.


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