(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)
1. Per le finalitā di cui all'Art. 1, comma 1, č istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'Art. 4.
3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attivitā sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L'istituzione presso la giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.