(Regione Lombardia - legge n° 2, 1 febbraio 2005)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attivitą degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l'attivitą degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attivitą e pratiche che hanno per finalitą il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.