Trentino-Alto Adige - DPP Trento 10/04 - articolo 1

Articolo 1

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Trento n° 10, 10 agosto 2004)

1. All'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-sexies. Nelle more di adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge n. 36 del 2001, in alternativa alle disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50H7) generati da elettrodotti), purchè sia assicurato il rispetto dell'obiettivo di qualità stabilito dall'Art. 4 del medesimo decreto. In tal caso, in attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la provincia acquisisce il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


premessa